Libertà di movimento: come funziona per gli stranieri

Lo status di cittadino straniero porta con sé numerose domande, mai ovvie, che riguardano soprattutto la mobilità internazionale. Posso andare in Europa come turista? Posso lavorare negli stati dell’Unione Europea?

A questi e molti altri quesiti abbiamo cercato di rispondere per fugare ogni dubbio, a beneficio della popolazione migrante.

Il testo di legge più importante da cui dobbiamo partire è il T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98) che fra i diritti e i doveri dello straniero, all’articolo 2, enuncia “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente)”. Il testo, letto alla luce dei principi affermati dalla Costituzione, ed in particolare dell’art.16, il quale stabilisce che “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”, ci offre un quadro di contorno della materia in questione.

Ai fini di offrire una visione più completa della legislazione in materia, dobbiamo citare l’accordo di Schengen che ha dato concretezza alla volontà degli Stati europei di far valere il principio della libera circolazione all’interno dei propri confini. Al momento i Paesi che hanno aderito sono i seguenti: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera.

Ma vediamo come si traduce tutto ciò nella pratica quotidiana di un cittadino straniero che dimora in Italia. Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente all’interno dell’area Schengen per motivi di turismo, nel rispetto del limite temporale dei tre mesi. Tuttavia, nel caso in cui abbia il permesso scaduto e sia in possesso solo della documentazione attestante l’avvenuto rinnovo (assicurata postale), è fatto divieto di transito nei Paesi Schengen.

Diverso il caso per i cd. soggiornanti di lungo periodo, i cittadini stranieri cioè in possesso di un permesso di soggiorno con validità illimitata. Essi non soltanto possono spostarsi in un altro Paese, ma possono anche trasferirvisi per lavoro, convertendo il permesso di soggiorno in funzione delle “quote” stabilite da quello Stato.

Infine, per lo straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno ed in possesso di un visto d’ingresso, la libertà di circolazione è garantita per tre mesi all’interno degli Stati aderenti allo spazio Schengen.


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