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La proposta di ASGI per una regolarizzazione generale e giusta

“Rilasciare un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, oppure un permesso di soggiorno per lavoro ai cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia alla data del 29 febbraio 2020”. È questa la proposta lanciata da ASGI-Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione in seguito alle notizie che vogliono il Governo ( o meglio, l’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche di integrazione degli stranieri, come da odg del 14 aprile) al lavoro per una regolarizzazione dei soli stranieri impiegati nell’agricoltura.

Già da tempo il mondo dell’associazionismo si stava muovendo per chiedere all’Esecutivo un provvedimento che potesse portare alla regolarizzazione di tanti stranieri residenti in Italia in condizioni di clandestinità, e quinid mettere a loro disposizione gli strumenti messi in campo dallo Stato per resistere all’impatto della pandemia di Coronavirus. Quello che è certo è che l’intervento del CNEL non può che essere considerato che un piccolo passo, seppur nella giusta direzione.

Da qui l’iniziativa di ASGI, che ha già raccolto centinaia di adesioni (tra persone del mondo della cultura e accademico, giornalisti, giuristi, scrittrici, ed associazioni) per riconoscere dignità a tutti quegli stranieri che sono bloccati in Italia senza permesso di soggiorno, e quindi particolarmente esposti a condizioni di sfruttamento ed emarginazione.

“Sapere chi c’è in Italia e includerlo nei percorsi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura è oggi indispensabile per la salute di tutti”, si legge nella pagina della proposta, ed è quindi compito dello Stato favorire le condizioni per l’emersione di migliaia di persone che vivono e, almeno in condizioni normali, lavorerebbero in Italia.

Lo strumento pensato è “un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, che  finalmente svincoli la persona straniera da possibili ricatti o dal mercato dei contratti che hanno contraddistinto tutte le pregresse regolarizzazioni.

“La proposta che sosteniamo”, affermano le associazioni, “comprende perciò una duplice possibilità: la richiesta di permesso per ‘ricerca occupazione’, di durata annuale e convertibile alla scadenza, oppure la richiesta di emersione dal lavoro irregolare, con sospensione dei procedimenti penali, amministrativi o fiscali in capo al datore di lavoro, fino all’esito del procedimento e loro estinzione in caso di definizione positiva, con rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale e convertibile alle condizioni di legge”.

La Proposta

Premessa

Nell’attuale emergenza sanitaria mondiale è impossibile il movimento delle persone, anche per il ritorno nei Paesi di origine, per effetto della chiusura dei confini di moltissimi Paesi.
Al tempo stesso centinaia di migliaia di persone straniere che vivono in Italia da tempo – per gran parte lavoratrici e lavoratori che occupano settori importanti del mercato del lavoro italiano (assistenza familiare, agricoltura, logistica, ecc.) o richiedenti asilo ai quali è stata negata tutela – sono prive di permesso di soggiorno, a causa della mancata programmazione nell’ultimo decennio di effettivi flussi di ingresso e della decretazione c.d. “sicurezza” del 2018.
In questo contesto avanziamo una proposta di regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti in Italia che si articola intorno a due obiettivi oggi imprescindibili: l’emersione dall’invisibilità di migliaia di persone che vivono e/o lavorano nel territorio italiano ed una conseguente migliore tutela della salute personale e pubblica.
Sapere chi è in Italia e includerlo nei percorsi sanitari di prevenzione, diagnosi e cura è oggi indispensabile per la salute di tutti.
Anche la Commissione europea afferma che, nell’ipotesi in cui i rimpatri non possano essere effettuati “gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE (“direttiva rimpatri”).” (“Covid-19: linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento – (2020/C 126/02)” pag. 12, pubblicazione del 17.4.2020).

La proposta che sosteniamo comprende una duplice possibilità: la richiesta di permesso per “ricerca occupazione”, di durata annuale e convertibile alla scadenza, oppure la richiesta di emersione dal lavoro irregolare, con sospensione dei procedimenti penali, amministrativi o fiscali in capo al datore di lavoro, fino all’esito del procedimento e loro estinzione in caso di definizione positiva, con rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale e convertibile alle condizioni di legge.

Ecco la nostra proposta:

Per i/le cittadini/e stranieri/e che dimostrino, mediante idonea documentazione, la presenza in Italia alla data del 29 febbraio 2020, in condizioni di irregolarità o anche di regolarità ma con permesso non convertibile in lavoro, è rilasciato, a richiesta, un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, oppure un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta data del 29 febbraio 2020 o alla data della domanda il richiedente abbia in corso un rapporto di lavoro. Entrambi permessi hanno la durata di 1 anno dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui all’art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. La domanda può essere presentata a partire da 8 giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto legge.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla conclusione del procedimento di emersione sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme: a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del d.lgs. 286/98 b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma che precede. Il datore di lavoro assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un contributo forfettario pari ad € 500,00 per ogni lavoratore.


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